Da vasca a doccia: agevolazioni?

Buongiorno, sto pensando alla sostituzione della vasca da bagno con doccia....e mi sto chiedendo se è possibile la detrazione...
Si dovrà togliere la vasca e rifare il massetto, installando piatto doccia, spostare lo scarico e togliere le vecchie piastrelle per installarne di nuove...
E' possibile la detrazione? Bisogna chiedere il permesso al Comune per i lavori?
Grazie
Diego

Gentile Diego,

La ringrazio per la domanda e per aver visitato il nostro sito.

Purtroppo le devo dare una brutta notizia: la sostituzione da vasca a doccia, anche quando coinvolge il rifacimento delle piastrelle e della colonna di scarico e del massetto NON è agevolabile.
Il fisco infatti la classifica tra le opere di MANUTENZIONE ORDINARIA, opere che non danno diritto all'agevolazione fiscale del 50%.

Questo è riportato nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 di cui le riporto, qui sotto, un piccolo estratto che ho cercato di rendere leggibile eliminando alcune parti.

 

La circolare di chiarimento specifica che la sostituzione da vasca a doccia può essere agevolata solo nel caso in cui l'operazione si collochi all’interno di un intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA che implica il totale rifacimento degli impianti dei bagni e la sostituzione dei sanitari. In questo
 

Mi chiedeva anche dei documenti necessari: vado a spiegare. 
In questo secondo caso, quando la ristrutturazione del bagno comprende anche la sostituzione delle tubature, degli impianti e del massetto della pavimentazione e dei sanitari, l’intervento si configura come ‘manutenzione straordinaria’ e, di conseguenza, è necessaria la CILA. Infatti, nelle attività elencate dal Decreto SCIA 2 tra le opere di manutenzione straordinaria, per cui è richiesta la CILA, è compresa la “realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari”. Il CILA deve essere redatto da un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) iscritto all'albo che assevera - certifica - la corretta esecuzione delle opere.

Nel caso di sola trasformazione da vasca a doccia, invece, non serve il CILA, è sufficiente una normale comunicazione di inizio lavori (CIL) al comune di residenza, comunicazione che può essere fatta direttamente da lei. 

>>>Leggi anche: "Lo spazio doccia: idee, consigli, cose da sapere">>>


ESTRATTO DALLA CIRCOLARE n. 3/E del 2 marzo 2016

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito dalla scrivente ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia (…) “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici” (…) gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. 

Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. (…)

Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.