Ecobonus: detrazioni fiscali per risparmio energetico: dal 65% al 50%

L'agevolazione fiscale chiamata "ecobonus ordinario" - per distinguerlo dal "superbonus 110%" - consiste in una detrazione dall'Irpef del 50%, 65%, 70% o 75% delle spese sostenute ad esempio per acquistare ed installare pannelli solari termici, impianti di riscaldamento, cappotti ed altri iinterventi di riqualificazione energetica generale degli edifici.

12/04/2024

Detrazione fiscale 65%: su quali interventi?

Vediamo come funziona la normativa sul risparmio energetico e come è cambiata a seguito dell'approvazione della legge di bilancio del 1 gennaio 2018. 

 

I soggetti agevolati

La detrazione Irpef ed Ires sugli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici può essere utilizzata da tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. Sono agevolate quindi sia le persone fisiche, sia gli esercenti di arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i soci delle società semplici, i condomini, le associazioni tra professionisti, i soggetti che conseguono reddito di impresa.

 
Anche le imprese?

L'ecobonus ordinario è una detrazione che spetta anche alle imprese di ogni tipo: ditte individuali, familiari, coniugali, società di persone (in questo caso ai soci) e società di capitali.

 

Gli edifici agevolati

La detrazione Irpef/Ires è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi).

 

Abitazioni, uffici e negozi, ma "esistenti" e riscaldati!

Gli interventi per il risparmio energetico possono eessere agevolati con l'ecobonus se vengono effettuati su immobili con queste caratteristiche:

  • devono essere "edifici esistenti". Per provare che l'edificio era già esistente è sufficiente che lo stesso sia iscritto in catasto oppure che sullo stesso sia stata pagata l'Imu.
  • gli edifici esistenti possono essere di "qualsiasi categoria catastale" e destinazione d'uso (quindi non solo abitazioni)
  • devono essere ambienti riscaldati, tranne per i pannelli solari termici, i generatori a biomassa e le schermature solari che si applicano anche su ambienti non riscaldati

 

Le percentuali dell'ecobonus


Ma tornando alla detrazione per riqualificazione energetica degli edifici precedente all'introduzione del superbonus: essa è fruibile in 10 rate annuali di pari importo con percentuali differenziate a seconda dell'intervento.

 

 

 

Come beneficiare dell'agevolazione

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire una serie di documentazioni e rispettare diversi adempimenti.
Per questo è necessario avvalersi della consulenza di uno studio tecnico capace ed esperto. Ti segnaliamo i migliori professionisti della zona in questi link: migliori architetti di Vicenza e migliori architetti di Verona. Questi architetti, generalmente, hanno in squadra anche un termotecnico che è la figura cruciale in questa tipologia di interventi.

 
Trasmissione all'ENEA

Uno degli adempimenti più importanti riguarda l'invio della scheda informativa e dei dati dell'APE finale all'ENEA, che va inviato telematicamente entro 90 giorni dal termine dei lavori. Ribadiamo: dalla fine dei lavori, non dalla data della fattura, ma da quando viene comunicato il fine lavori.
Questo adempimento è molto importante, anzi "fondamentale", perchè in caso di mancata comunicazione all'ENEA la sanzione è la perdita delle agevolazioni, anche se ci sono state sentenze giuridiche controverse: alcuni giudici hanno decretato la perdita dell'agevolazione mentre altri hanno considerato la comunicazione ENEA una "formalità sanabile".

 
La remissione in bonis

Per sanare l'omessa comunicazione all'ENEA si deve effettuare la "remissione in bonis" (si veda la faq n. 70 di Enea e la circolare 13/e/2013 paragrafo 2.2).  Il mancato invio della remissione nei termini comporta la decadenza irrevocabile dell'agevolazione.
La remissione in bonis comporta una sanzione di 250 euro. I termini sono quelli della prima dichiarazione dei redditi successiva all'intervento.

 

Altri adempimenti

Gli altri adempimenti, oltre alla comunicazione all'ENEA sono:

►  l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;

►  l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;

►  la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

 

Chi se ne occupa?

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

 

 

 

 

La cessione a terzi

Oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per l’anno 2018 è stata anche la facoltà di cedere il credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica a terzi (banche, fornitori, etc.): fino al 31 dicembre 2017 tale disposizione è stata poco applicata in quanto la cessione del credito riguardava esclusivamente gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Dal 1° gennaio 2018 la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 50% o del 65% a terzi per la riqualificazione energetica degli edifici è consentita a tutti i soggetti che sostengono la spesa (indipendentemente che si tratti di un soggetto “capiente” o meno) e per qualsiasi tipologia di intervento agevolabile su ogni singola unità immobiliare (pertanto, non più solamente per i lavori sulle parti comuni condominiali).

Questa possibilità di cedere il credito è stata prevista anche nel caso del superbonus 110%. 

 

Il momento rilevante

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa:

► per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture;

► per i soggetti esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto). 

 

Interventi che erano agevolati al 65 e sono passati al 50%

Per i seguenti interventi la detrazione ora spetta per il 50% (e non più al 65%):

►  acquisto e posa in opera di finestre e infissi;

►  acquisto e posa in opera di schermature solari;

► acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);

► sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. 

 

 

Nuovi interventi agevolati al 65%

Dal primo gennaio 2018 è prevista la detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:

► acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro);

► sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

►  acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;

►  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). 

 

 

 

RUOLO: Titolare
SEDE: Gambellara

Michele è nato e vissuto ad Arzignano.

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