Bonus facciate

05/08/2020

Bonus facciate

Con la legge di Bilancio 2020 è stato introdotto il cosiddetto "bonus facciate" che rappresenta una agevolazione sui lavori edili pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune di residenza. 

La detrazione, senza limiti di spesa, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e nei successivi. 

La ragione per cui è stato inserito questo bonus facciate è quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare e migliorare l'aspetto esterno dell'edificio, favorendo, inoltre, gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. 

Bonus facciate: soggetti ammessi

La predetta detrazione spetta a tutti i contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni, a prescindere dal reddito di cui sono titolari. 

Si tratta di una detrazione dall'imposta Lora per cui a stessa non può essere utilizzata dai soggetti assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. 

Sono esclusi, pertanto, i soggetti con redditi di impresa che aderiscono al regime forfetario. 

Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione oltre alle persone fisiche anche i soggetti che conseguono reddito di impresa (presone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente a patto che il preliminare sia regolarmente firmato e registrato. 

Tipo di interventi per cui è ammesso il bonus

La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale compresi quelli strumentali. 

L'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati in caso di nuova costruzione dell'edificio o durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia. 

Gli interventi che danno luogo all'ottenimento del bonus sono:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi sulle strutture opache delle facciate dal punto di vista termico, quindi realizzazione di cappotti o intonaci termici, che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio. In questo caso gli interventi devono soddisfare dei requisiti minimi che vedremo in seguito.
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi

Tutti gli interventi sono riferiti all'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire non sulle facciate che, ad esempio, danno sul cortile interno o su un cavedio interno. 

Requisiti minimi in caso di cappotto o intonaci termici

In caso di rifacimento della facciata mediante esecuzione di cappotto o di intonaco termico vi è la necessità che questo interessi almeno il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda, rispettando dei requisiti minimi indicati dal MISE che definisce le modalità di calcolo oltre che il tipo di materiali che è necessario utilizzare e le loro prestazioni energetiche. 
È altresì necessario che vengano rispettati i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio. 

Zone del comune in cui è ammesso il bonus

La detrazione spetta a condizione che gli edifici siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto 2 aprile 1968 n. 1444 sono classificate come zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, imprese le aree circostanti, che possano considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³ per metro quadrato. 

Restano escluse dal bonus facciate, quindi, le spese sostenute per interventi eseguiti nelle zone C) o assimilate (nuovi complessi insediativi, inedificati o con edificazione che non raggiunge la densità descritta nelle zone B). 

Requisiti dei soggetti e degli immobili per il bonus facciate

Ai fini della detrazione i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo. La legge ammette come titolo oltre alla proprietà anche la locazione o il comodato (regolarmente registrato). In questo caso il locatore dovrà avere il consenso scritto del proprietario. Posso fruire della detrazione anche i familiari del possessore o detentore dell'immobile nonché i conviventi di fatto semprechè sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (criterio di cassa). 
A tali soggetti la detrazione spetta nel caso in cui siano convincenti con il possessore o detentore al momento dell'inizio dei lavori o del sostenimento delle spese. Le spese devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale

 

Bonus facciate: interpello giugno 2020

Con la circolare n. 2/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari all'applicazione del bonus, tuttavia una recente risoluzione è intervenuta a regolamentare anche altri aspetti non precedentemente esplicitati. 

In particolare con la risposta all'interpello n. 191 del 23 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel bonus facciate rientrano anche le spese sostenute per le opere accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori principali e agevolativi. 

Si tratta, per esempio, dei lavori di direzione, coordinamento, sicurezza posti in essere dai professionisti presso il cantiere.

Allo stesso tempo l'agenzia sottolinea anche che tra tali lavori rientrano le sostituzioni dei pluviali come pure il semplice rifacimento die balconi senza che ciò interessi la facciata in sè. 

Bonus facciate: criterio di cassa

Sempre secondo il documento citato circa il periodo di imposta di imputazione delle spese l'agenzia ha stabilito che per le spese relative ad interventi alle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale del singolo condomino. 

In relazione, invece, all'imputazione delle spese per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, occorre fare riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. 

Sempre con riferimento al pagamento l'agenzia ha chiarito che la compilazione del bonifico deve permettere all'istituto di operare la ritenuta di acconto nei confronti del beneficiario, esso quindi dovrà contenere il Codie fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale i bonifico è stato effettuato.

Bonifici per bonus facciate: modalità esecuzione

Potranno essere quindi utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici "parlanti". Questa tipologia di bonifico è già predisposta e può essere eseguita sia allo sportello, sia tramite home banking. 

Gli istituti bancari e postali sono già attrezzati, in questo senso, sia ai fini del c.d. ecobonus di cui al citato articolo 14 del D.L. 63/2013 ma anche per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 14 del D.L. 63/2013

Nella causale del bonifico va indicata, qualora possibile, la  dicitura: "legge 160/2019". In ogni caso l'agevolazione sarà riconosciuta anche quando non potranno essere riportati i predetti riferimenti normativi. 

Come funziona il credito di imposta per rifacimento facciate

L'esecuzione dei lavori, rispettando i criteri sopra esposti, da diritto ad un credito di imposta nella misura del 90% che può essere utilizzato dalle persone, scalando l'importo dall'IRPEF, e dalle società, che possono scalarlo dall'IRES
Le spese valide sono solo quelle del 2020 per cui occorre che siano documentate e pagate entro il 31 dicembre 2020. 

 

Documenti per ottenere il bonus facciate

In caso di semplice tinteggiatura della facciata i documenti che è necessario produrre e conservare sono:

a) pagamento mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (cosiddetto "bonifico parlante"). Su tali bonifici gli istituti di credito applicheranno una ritenuta fiscale dell'8% a carico del fornitore (cioè dell'operatore che ha effettuato il lavoro). 

b) va comunicata preventivamente la data di inizio lavori all'ASL locale mediante raccomandata qualora sia obbligatorio (solitamente lo è in base alle disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri)

c) vanno conservate le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento

d) vanno conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o - se non è necessario alcun titolo abilitativo - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili. 

e) vanno conservate le ricevute di pagamento dell'IMU, se dovute

f) va conservata ed esibita anche la dichiarazione di consenso da parte del proprietario se ad eseguire i lavori è il possessore in base ad un contratto di affitto o di comodato

Nel caso, invece, di tinteggiatura abbinata ad isolamento termico a cappotto o intonaco termico occorre anche conservare ed esibire:

g) attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori

h) asseverazione con la q quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. 

Commenti

Buonasera, ho de clienti che dovono dare il colore alle facciate di un piccolo condominio composto da tre unità (PT-P1-P2), con tale intervento si pensava anche alla sostituzione delle grondaie e dei pluviali. Effettuate questo tipo di lavori e applicate lo sconto in fattura?
Grazie e buona serata

25/02/2021 - GEOM. ALBERTO …

Ciao Alberto,

si, facciamo questi interventi. Ti contattiamo alla mail che hai lasciato.

ciao!

 

25/02/2021 - michele

Buonasera, vorrei fissare un incontro per un preventivo relativo agli interventi previsti nel bonus facciate.
Grazie

29/07/2021 - Paola busin

Ciao Paola,

grazie per averci scritto, ti contattiamo all'indirizzo mail che hai lasciato per fissare un appuntamento per il bonus facciate.

ciao!

30/07/2021 - michele

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